L’art. 56 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e dalle Linee Guida emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 72/2021, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. (comma 1)
L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di professionalità morale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto della convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari. (comma 3)
L’attività svolta dalle Organizzazioni di Volontariato deve essere svolta con continuità nel territorio di competenza dell’ASL CN1, in forma libera, gratuita e senza fini di lucro.
Le Linee Guida A.N.A.C. aggiornate al 01.06.2021 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari non prevedono l’acquisizione del CIG per le convenzioni con le organizzazioni di volontariato, necessario per consentire la trasparenza delle operazioni finanziarie, in quanto non rientranti nella disciplina della legge n. 136/2020, non rivestendo tali convenzioni carattere oneroso per l’ASL CN1.
Mediante avviso pubblicato sul sito web aziendale, l’ASL CN1 ha inteso raccogliere la manifestazione di interesse delle Organizzazioni di Volontariato a stipulare una convenzione finalizzata ad assicurare ai pazienti che accedono alle strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL CN1 aiuto, vicinanza empatica e sostegno morale.
Elenco associazioni di volontariato convenzionate con l'ASLCN1
Nell’ambito della collaborazione, le ODV/APS dovranno mettere a disposizione personale qualificato per lo svolgimento delle mansioni di “tiflologo” e con il possesso dei titoli attestanti la professionalità e l’aggiornamento nell’ambito di competenza. Le attività del “tiflologo” dovranno indicativamente essere garantite per un numero minimo di 20 ore settimanali ed un numero massimo di 38 ore settimanali, e dovranno essere erogate anche nell’ambito della SSD Promozione della salute.
SCADENZA 11 DICEMBRE 2023 ORE 12