Data creazione: 02/07/2024 Data ultima modifica: 03/07/2024

Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA)

Sono definiti "materiali e oggetti a contatto con gli alimenti" (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei.
Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.
In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
  • comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Al fine di garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione Europea (UE) vige una serie di requisiti legali e forme di controllo.

Gli stabilimenti che eseguono attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale devono effettuare la Comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 29 del 10.02.2017.

Sulla G.U. n. 65 del 18/03/2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10/02/2017, n. 29 concernente la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.
Il Ministero della Salute ha recentemente proposto alle Regioni un provvedimento finalizzato all’attuazione del nuovo adempimento, secondo cui gli operatori del settore MOCA devono comunicare all’autorità sanitaria competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE)2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.
Il Ministero della Salute ha trasmesso un modello di SCIA, che gli operatori interessati possono utilizzare, al fine di poter ottemperare alla disposizione di cui all’art. 6 del succitato decreto, prevenendo il rischio di sanzioni amministrative per inadempienza alla norma. La documentazione succitata va trasmessa all’ASL per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive(SUAP) del Comune di competenza

Modello per la Comunicazione tramite SUAP