Il termine amianto deriva dal greco “amiantos”, che significa incorruttibile, inestinguibile e tali sono le sue caratteristiche di resistenza chimico-fisica che ne hanno determinato il massiccio sfruttamento industriale.
È presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto.
L’amianto, o asbesto, è una fibra minerale ampiamente utilizzata nel passato in Italia (edilizia, industria e mezzi di trasporto) per le sue proprietà tecnologiche che lo rendono resistente alle temperature elevate, all'azione di agenti chimici e all'azione meccanica.
Pericolosità
La potenziale pericolosità dei materiali contenenti amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente e che queste possano essere respirate. Le fibre di amianto a seconda della loro dimensione (alcuni micron) possono raggiungere o meno le parti più profonde del sistema respiratorio, dove andranno ad espletare la loro azione cancerogena. Possono causare malattie di tipo reversibile (benigne) ed irreversibile (maligne) e la maggior parte di queste colpisce sia i polmoni che la pleura. Le malattie derivanti dall’esposizione all’amianto insorgono dopo molti anni dall'esposizione: 10-15 anni per l'asbestosi; 20-40 anni per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.
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Con D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (pubblicata sul B.U. 31 gennaio 2013, n. 5) la Regione Piemonte ha approvato il Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici.
L’amianto rappresenta un rilevante problema ad impatto globale, interessando l’ambiente con notevoli ricadute sulla salute pubblica, in considerazione delle condizioni patologiche di cui sono responsabili le fibre di asbesto.
La globalità dell’impatto di cui le fibre di amianto sono responsabili implica, nell’ambito del processo di gestione delle problematiche inerenti l’asbesto in un determinato territorio, l’intervento, ciascuno per le proprie competenze, dei soggetti istituzionali/Enti di seguito indicati.
Il protocollo per la gestione delle segnalazioni/esposti per materiali contenenti amianto uniforma su tutto il territorio regionale il processo di gestione e ha lo scopo di evitare inefficienti sovrapposizioni tra gli Enti coinvolti nel processo di gestione delle problematiche inerenti l’amianto, in cui i casi più frequenti sono stati codificati.
1) Segnalazione da parte dei privati Coperture in cemento-amianto
La segnalazione va inoltrata al Sindaco del Comune nel cui territorio è presente il manufatto.
2) Segnalazione di manomissione in atto
In caso di richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto, è compito dell’ASL (SISP o SPreSAL, a seconda che si tratti di MCA presenti rispettivamente in luoghi di vita o di lavoro) attivare le verifiche del caso ai fini della tutela della salute pubblica, coinvolgendo, se ritenuto opportuno, Comune ed ARPA per le rispettive competenze.
3) Segnalazione di materiali contenenti amianto da parte di altri Enti pubblici
L’eventuale riscontro di manufatti contenenti amianto da parte di altri Enti pubblici, ad esempio in corso di sopralluoghi, ovvero a seguito di esposti e segnalazioni, presuppone la trasmissione di specifica segnalazione all’Autorità Sanitaria (Sindaco), che provvederà, ad inoltrare quanto pervenutogli all’ASL territorialmente competente ed a ARPA, che procederanno ad eseguire le attività previste ed in capo ai rispettivi Servizi (SISP/SPreSAL) e strutture.
4) Rifiuti abbandonati contenenti amianto
La segnalazione verrà gestita da Comune, ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.
La presenza nelle civili abitazioni di manufatti di piccole dimensioni contenenti amianto sovente induce i proprietari a rimuoverli o a raccoglierli con modalità non corrette, per evitare i costi derivanti dagli obblighi normativi in vigore, esponendo così loro stessi, eventuali persone presenti e comunque l'ambiente in generale al rischio amianto.
Le problematiche sopra riportate hanno comportato la necessità di regolamentare le modalità di rimozione e di raccolta da parte dei privati cittadini di piccole quantità di materiali contenenti amianto (MCA), mediante la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi a carico dei detentori, nel rispetto della normativa vigente.
Con la D.G.R. 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (pubblicata sul B.U. 24 dicembre 2013, n. 52) la Regione Piemonte ha disciplinato la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini, approvando le indicazioni operative e Consigli e raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo di scale e trabattelli.
Requisiti per l'esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di MCA da parte di privato cittadino
Indicazioni operative per la rimozione e la raccolta del MCA
Consigli e raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo delle scale
Consigli e raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo del trabattello
Le rimozioni possono essere effettuate da ditte specializzate iscritte ad un apposito Albo Nazionale dei Gestori ambientali (D.Lgs. 152/2006).
Per i privati cittadini esiste la possibilità di procedere all’intervento in autonomia, grazie alla Delibera di Giunta Regionale n. 25-6899 del 18/12/2013. (per saperne di più clicca sulla sezione PRIVATI CITTADINI)
I lavori di rimozione e manutenzione dei materiali contenenti amianto si applicano anche le disposizioni specifiche relative ai cantieri temporanei o mobili previste dal Titolo IV del D.L.vo 81/2008 s.m.i. Sul committente dei lavori, soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, ricadono precisi obblighi dipendenti anche dall’entità e dalla tipologia dei lavori stessi (art. 90 D.L.vo 81/2008 s.m.i.).
Tra gli obblighi del committente sono ricompresi:
Il CSP ha l’obbligo di redigere un piano di sicurezza e coordinamento nel quale viene “progettata” la sicurezza del cantiere. Il CSE deve provvedere ad attuare quanto previsto dal piano stesso e verificare che le imprese ed i lavorati autonomi mettano in pratica le indicazioni in esso contenuto;
Dal 1° giugno 2021 i Piani di Lavoro rimozione amianto (art. 256 del D.Lgs. 81/08), le Notifiche Amianto (art. 250 del D.Lgs. 81/08) e le Relazione Annuali riferite alle rimozioni effettuate in Piemonte devono essere trasmessi esclusivamente tramite il servizio NPLA, come disposto dalla "Determinazione DIRIGENZIALE A1400A - SANITA' E WELFARE A1409B - Prevenzione e veterinaria" n. 333/A1409B/2021 del 11.03.2021.
Quanto sopra descritto è un elenco non esaustivo degli obblighi previsti a carico dei committenti o dei responsabili dei lavori; si invita pertanto ad un'attenta lettura del Titola IV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ed eventualmente far riferimento alle sedi S.Pre.S.A.L.
Normativa Europera
Normativa nazionale
Approfondimenti
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Ministero della Salute - Sicurezza Chimica
INAIL - Bonifica dell'amianto in edilizia
Per eventuali delucidazioni contattare il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL).
Per i privati cittadini contattare il Servizio Ambiente, Agenti Fisici e Radioprotezione.